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Approfondiamo un pò l’argomento.
Il nostro ordinamento distingue due tipi di successione, la successione legittima e la successione testamentaria. Analizziamole nel concreto.
- Si determina la successione legittima quando colui che muore non lascia nessun testamento, per cui il patrimonio del de cuius viene diviso tra i familiari in base a quanto normativamente previsto. Più in particolare l’art 456 del codice civile recita che la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, mentre l’art. 462 cc esplicita che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria si presume concepito al tempo dell’all’apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
- Si determina la successione testamentaria quando colui che decede ha previsto prima della morte le modalità di ripartizione del suo patrimonio. Il nostro ordinamento prevede due forme di testamento, quello olografo e quello notarile. Nel primo caso colui che redige il testamento lo fa di suo pugno, mentre nel secondo caso l’atto testamentario è redatto alla presenza di un notaio. Il testamento olografo è regolamentato dall’articolo 602 cc, il quale prevede che esso va interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Il primo requisito è l’olografia della scrittura ed in mancanza di tale requisito, se, ad esempio è scritto da un terzo, ciò determina la nullità del testamento; il secondo requisito è la data, la cui mancanza ne comporta l’annullabilità, mentre il terzo requisito è la sottoscrizione che deve essere autografa ed apposta alla fine del documento. Il testamento olografo deve indicare quali quote del patrimonio e a quali persone sono destinate. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cd legittimari (coniuge, figli ed in mancanza di questi ultimi agli ascendenti) questi, o i loro eredi, o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota.
Chi sono quindi gli eredi legittimi? Ai sensi dell’articolo 565 cc sono considerati eredi legittimi il coniuge, i figli ovvero i discendenti, i genitori ovvero gli ascendenti, i collaterali ovvero fratelli e sorelle, gli altri parenti del defunto. Al coniuge spetta comunque una quota parte dell’eredità anche contro la volontà espressa con testamento dal de cuius. Il coniuge è un erede legittimo insieme ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi e ai collaterali, e ai parenti fino al sesto grado di parentela. Se il coniuge è separato ma non è stata ancora addebitata la sentenza di separazione, ad esso spettano tutti i diritti del coniuge non separato, se, viceversa è stata già addebitata la sentenza di separazione, al coniuge separato spetta un vitalizio da definirsi in base all’ammontare dell’eredità e al numero degli eredi presenti. Nulla spetta al coniuge divorziato;
- Quote di successione: Disponibili e non Disponibili.
Le persone che hanno diritto alla riserva, meglio noto come quota legittima sono:
- Il coniuge;
- I figli o i loro discendenti in caso di premorte dei figli;
- I genitori nel solo caso di assenza dei figli.
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote:
FIGLI.
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio
Se i figli sono due o più 1/3 disponibile e 2/3 di legittima (art. 537 cc)
ASCENDENTI
Agli ascendenti è riservato 1/3 del patrimonio ( art.538 cc)
CONIUGE.
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, l’uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile.
QUOTA DI RISERVA NEL CASO DI CONCORSO.
CONIUGE E FIGLI
Se il coniuge concorre con un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di 1/3. Al coniuge spetta l’altro terzo oltre al diritto di abitazione.
Se i figli sono due o più, al coniuge spetta ¼ del patrimonio e ½ ai figli. Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione.
CONIUGE CON ASCENDENTI
Agli ascendenti spetta ¼ ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 cc). La quota disponibile è altresì gravata dal diritto di abitazione.
Ricapitolando: SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI
EREDE QUOTA
SOLO CONIUGE
CONIUGE+ 1 FIGLIO CONIUGE + 2 O PIU’ FIGLI CONIUGE ED ASCENDENTI O COLLATERALI SOLO FIGLIO SOLO ASCENDENTI SOLO COLLATERALI |
|
1/1 CONIUGE
½ CONIUGE ½ FIGLIO 1/3 CONIUGE E 012/3 FIGLI 2/3 CONIUGE E 1/3 ASCENDENTI O COLLATERALI 1/1 FIGLIO ½ ascendenti linea pat e ½ ascendenti linea mat UNA QUOTA CIASCUNO IN PARTI UGUALI, TUTTAVIA FRATELLI E SORELLE UNILATERALI CONSEGUONO LA META’ DEI FRATELLI GERMANI |
COSA E’ E COSA FA PARTE DELL’ASSE EREDITARIO?
Per asse ereditario si intende il complesso dei beni patrimoniali appartenenti al De Cuius, e che entrano in successione. Fanno parte dell’asse ereditario:
- I beni appartenuti totalmente o in quota al De Cuius al momento dell’apertura della successione e i relativi frutti (affitti , ecc) maturati fino all’apertura della successione;
- Le donazioni fatte in vita dal De Cuius in favore del coniuge o dei figli legittimi o naturali e loro discendenti;
- Altre spese nel caso in cui il De cuius abbia speso in favore degli eredi denaro per il matrimonio, per avviarli nell’esercizio di un’attività, per la stipula di assicurazioni sulla vira o per il pagamento dei loro debiti;
- I debiti contratti dal De Cuius;
- Le spese sostenute da eredi o da terzi per malattia o morte (spese funerarie ) del de cuius;
- Altre donazioni fatte dal De cuius in favore di terzi:
Non vanno indicati in dichiarazione giacchè non concorrono a formare l’attivo ereditario:
- I beni e i diritti iscritti dal defunto nei pubblici registri quando è provato con atto pubblico che egli ne aveva perduto la titolarietà.
- Azioni e titoli nominativi intestati al defunto alienati anteriormente alla data di apertura della successione;
- Il TFR e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;
- I crediti verso lo Stato ed Enti pubblici;
- I crediti ceduti allo stato di presentazione della dichiarazione;
- I veicoli iscritti al PRA.
CHI E’ OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?
– GLI EREDI. La qualità di erede si acquista con l’accettazione espressa e tacita dell’eredità,
– I LEGATARI. Il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Così ad esempio la persona a cui il defunto lascia un quadro è un legatario e non un erede. Il legato pertanto si acquista senza bisogno di accettazione;
– I RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI EREDI O DEI LEGATARI;
– GLI IMMESSI NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto al tribunale del suo ultimo domicilio o residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto può entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
– GLI AMMINISTRATORI DELL’EREDITA’. Tale figura è prevista dal codice civile in particolari casi come ad esempio quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva;
– GLI ESECUTORI TESTAMENTARI.
– I TRUSTEE. Il Trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente ( o settolr) affinchè vangano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti a cui l’amministratore (Trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo e una volta raggiunto un determinato scopo.
CHI NON DEVE PRESETARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE??
La dichiarazione non deve essere presentata se:
- L’eredita è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad €. 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente;
- Se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità;
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